CARTA COSTITUZIONALE
Parte I – principi fondamentali
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Art. 1
La Nazione Templare pone la sua esistenza sotto la volontà e la protezione di Dio.
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Art. 2
La Nazione Templare si basa sugli ideali di Libertà, Tolleranza, Uguaglianza e Fratellanza, e si adopera alla loro promozione.
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Art. 3
La nazione Templare promuove il progresso sociale e la pace in tutte le sue forme.
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Art. 4
La religione ufficiale della Nazione Templare è la religione cristiana professata da Nostro Signore Gesù Cristo.
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Art. 5
La Nazione Templare si propone di tutelare e proteggere il genere umano e difendere la civiltà cristiana.
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Art. 6
La Nazione Templare si regge su principi democratici e rifiuta ogni tipo di totalitarismo.
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Art. 7
Ogni appartenente alla Nazione Templare ha il diritto allo studio, al lavoro ed alla felicità.
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Art. 8
La Nazione Templare si basa sulla famiglia composta da padre, madre e figli come nucleo centrale per la crescita e la prosecuzione nel tempo del suo popolo e del genere umano.
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Art. 9
Pur essendo una Nazione senza Stato e avendo la sua popolazione varie cittadinanze, la Nazione Templare segue il suo popolo e lo assiste affinché ognuno possa vivere secondo i principi della Nazione Templare.
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Art. 10
Possono far parte della Nazione Templare tutti coloro che raggiunti i diciotto anni di età, condividano gli ideali e i principi della Nazione Templare e accettino la presente Carta Costituzionale; per le persone con età inferiore a diciotto anni, sarà necessaria l’autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori.
Parte II – principi organizzativi
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Art. 11
Il Consiglio di Reggenza, ispirato da Dio, rappresenta la Nazione Templare e agisce nell’interesse del Popolo.
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Art. 12
Il Consiglio di Reggenza, formato da un minimo di 15 ad un massimo di 50 membri, decadrà automaticamente alla nascita dello Stato Templare, ossia quando la Nazione Templare avrà anche un suo territorio, portando alle elezioni ed alla formazione di un parlamento.
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Art. 13
Il Consiglio di Reggenza elegge al suo interno il Presidente.
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Art. 14
Il Presidente sceglie il Vice Presidente e i Ministri tra gli appartenenti alla Nazione Templare; il numero dei Ministri è a discrezione del Presidente.
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Art. 15
Il Consiglio di Reggenza è il garante del buon governo da parte del Presidente e del Consiglio dei Ministri.
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Art. 16
Le funzioni del Presidente, qualora egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.
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Art. 17
Il Presidente rappresenta l’unità della Nazione Templare.
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Art. 18
In caso di impossibilità del Presidente a proseguire il suo incarico, il Vice Presidente e il Consiglio dei Ministri decadono automaticamente e il Consiglio di Reggenza dovrà provvedere all’elezione di un nuovo Presidente.
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Art. 19
Nessun atto dei Ministri è valido se non è controfirmato dal Presidente.
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Art. 20
Il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Carta Costituzionale.
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Art. 21
Il Presidente, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Nazione Templare e di osservanza della Carta Costituzionale dinanzi al Consiglio di Reggenza riunito in seduta plenaria.
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Art. 22
Ogni persona appartenente alla Nazione Templare può appellarsi al Consiglio di Reggenza.
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Art. 23
La libertà personale è inviolabile e ogni appartenente alla Nazione Templare è tenuto al rispetto delle Leggi nello Stato dove ha la cittadinanza; in caso di violazione del presente articolo, la Nazione Templare non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile, indipendentemente dalla giurisdizione interessata.
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Art. 24
Qualora un membro del Popolo Templare commetta atti contrari agli ideali ed alle Leggi della Nazione Templare è punibile con l’espulsione e con la conseguente revoca della nazionalità templare.
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Art. 25
Tutti gli appartenenti alla Nazione Templare hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
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Art. 26
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
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Art. 27
La difesa della Nazione Templare è sacro dovere del Popolo.
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Art. 28
Tutti i membri del Popolo Templare hanno il dovere di essere fedeli alla Nazione Templare e di osservare la Carta Costituzionale.
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Art. 29
In caso di necessità, il Consiglio dei Ministri potrà emanare decreti atti a migliorare il funzionamento della Nazione Templare.
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Art. 30
La presente Carta Costituzionale potrà essere revisionata solo dal Consiglio di Reggenza riunito in sessione plenaria.
Firmato
Il Presidente
Riccardo Bonsi
Controfirmato
I Membri del Consiglio di Reggenza
Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2018
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